contro gli errori del progressismo
che dilagano sino ad oggi
PRIMA PARTE
Natura Giuridica dell’Azione Cattolica
Capitolo I
Dottrina sull’A.C. e il mandato della Gerarchia
Dottrina sull’A.C. e il mandato della Gerarchia
Origine degli attuali organismi dell’A.C.
La prima questione che dobbiamo esaminare verte sulla natura giuridica
dell’A.C. Prima del Pontificato di Pio XI, l’espressione “azione cattolica” era
usata per designare genericamente l’apostolato laico, e tutti gli sforzi fatti,
in questo campo, per la ricristianizzazione dell’individuo, della famiglia e
della società. Così, potevano legittimamente usare il titolo di opere d’azione
cattolica tutte le organizzazioni che si dedicassero a questo incarico. Durante
il Pontificato di Pio XI, furono istituite organizzazioni con la speciale
finalità di promuovere ed articolare sistematicamente l’apostolato laico, e a queste nuove organizzazioni
la Santa Sede diede il nome di Azione Cattolica.
Quindi, un gran numero di trattatisti iniziarono a fare una distinzione tra le nuove organizzazioni chiamate “Azione Cattolica”, le uniche ad avere il diritto a usare questo nobile titolo con le maiuscole, e, l’ “azione cattolica”, come una designazione generica per le attività di apostolato laico anteriori alla fondazione del’A.C., nonché per le organizzazioni di apostolato sopravvissute dopo la fondazione di quest’ultima, le quali continuarono estranee ai suoi quadri fondamentali.
Quindi, un gran numero di trattatisti iniziarono a fare una distinzione tra le nuove organizzazioni chiamate “Azione Cattolica”, le uniche ad avere il diritto a usare questo nobile titolo con le maiuscole, e, l’ “azione cattolica”, come una designazione generica per le attività di apostolato laico anteriori alla fondazione del’A.C., nonché per le organizzazioni di apostolato sopravvissute dopo la fondazione di quest’ultima, le quali continuarono estranee ai suoi quadri fondamentali.
Natura giuridica dell’A.C.: il mandato dell’A.C.
Qual è la natura giuridica [1] delle organizzazioni dell’A.C.?
Si usa affermare che, creando queste nuove ed importantissime
organizzazioni di apostolato laico, e convocando tutti i fedeli affinché in
esse si iscrivessero, Pio XI formulò un mandato inequivocabile e solenne, che
conferì al laicato iscritto all’A.C. una posizione nuova dentro la Chiesa.
Nozioni sul mandato
Spieghiamo meglio questa dottrina. Come si sa, Nostro Signore Gesù
Cristo ordinò a Pietro e agli altri Apostoli che continuassero la sua opera
predicando a tutti i popoli la Buona Novella, introducendoli, con il Battesimo,
nella vita della grazia e governandoli in questa vita sino al possesso
dell’eterna beatitudine. L’espressione imperativa della Volontà del Divino
Maestro – che costituisce un comandamento, in latino “mandatum” – determinò per
i Dodici e per i loro successori un obbligo, un onere, un incarico e nel
contempo un potere. Infatti, vincolati dal Divino Maestro a predicare la
Verità, a distribuire i Sacramenti e a governare le anime, tutto quanto facevano nell’adempimento di questo incarico, lo facevano per
volontà del Redentore, il che li rendeva autentici rappresentanti ed
ambasciatori, mandatari investiti di tutta l’autorità che Nostro Signore Gesù
Cristo ebbe di diritto, e propriamente, nell’adempiere la sua missione
in terra. Dunque questo “comandamento” di fare apostolato è propriamente una
delega imperativa che fa degli Apostoli veri “mandatari”.
Senso ecclesiastico e civile
del “mandato”
Insistiamo, pertanto, in una differenza degna di nota: mentre le
deleghe correntemente utilizzate nella vita civile sono liberamente esercitate
dal mandatario [*], che può dimettersi in qualsiasi momento, il mandato dato a
San Pietro e agli Apostoli era imperativo e imponeva un doppio obbligo, cioè,
quello di accettare la delega e di esercitarla in conformità con la volontà del
Divino Maestro. I poteri ricevuti da San Pietro e dagli Apostoli si trasmisero
al Sommo Pontefice e alla Gerarchia Ecclesiastica, di secolo in secolo, e fanno
degli attuali governanti della Chiesa i legittimi successori dei Dodici.
[*] Mandatario: Persona che agisce per conto del mandante e si impegna a rispettare il mandato
da lui ricevuto SIN incaricato, emissario.
Carattere gerarchico
dell’A.C., dedotto dal mandato
Tracciate queste nozioni preliminari, volgiamo lo sguardo sulla storia
del grande e luminoso pontificato di Pio XI. Molti trattatisti dell’A.C.
accentuano che l’urgenza delle circostanze in cui la Chiesa viveva allora – e
che purtroppo si trovano lungi dall’essere cessate – portò il Pontefice a:
1 – ordinare a tutti i laici di combattere nell’opera dell’apostolato;
2 – fondare un’organizzazione dentro i cui quadri e sotto la cui
gerarchia interna tutto questo lavoro doveva essere fatto;
3 – e, implicitamente, assegnare a questa organizzazione lo stesso
obbligo, imporre lo stesso compito, incarico od onere imposto a ciascuno dei
suoi membri.
Tra questi fatti, così dipinti,
e il mandato di Nostro Signore Gesù Cristo alla Gerarchia, furono indicati due
punti di contatto:
1 – di analogia: le
situazioni erano simili, dato che la Gerarchia aveva proceduto nei confronti
dell’Azione Cattolica in un modo che, evidentemente, ricordava l’atteggiamento
di Nostro Signore nello stabilire in autorità i Dodici;
2 – di partecipazione: la
Gerarchia aveva trasmesso dei poteri all’Azione Cattolica. Quali poteri?
Evidentemente, non da un’altra fonte bensì da quella dalla quale li aveva
ricevuti. Dunque, i poteri o funzioni trasmessi sarebbero di natura gerarchica, cioè, “partecipavano dell’apostolato gerarchico della Chiesa”,
secondo la definizione di Pio XI.
Conseguenze concrete:
Ci perdonino i lettori la monotonia delle enumerazioni che facciamo:
non esiste un processo migliore per proiettare luce, quanto possibile, su
argomenti di per sé sottili e complessi, e che inducono facilmente gli spiriti
alla confusione. Quindi, ora enumeriamo le conseguenze pratiche che
decorrerebbero da tutto ciò che è stato esposto:
a) – quanto alle altre organizzazioni del
laicato
1 – creando un organismo speciale
per l’esercizio di questo mandato, il Santo Padre Pio XI rese ben chiaro
che questo mandato non spettava agli organismi di apostolato pre-esistenti, ma
soltanto alla struttura giuridica dell’A.C.;
2 – posto questo, solo per mezzo della sua iscrizione in questo
organismo, e agendo in unione con esso, il fedele realizza il compito indicato
dal Pontefice, e in questo modo solo il membro dell’A. C. possiede il mandato;
3 – e, quindi, non possiede
il mandato qualsiasi altra
associazione estranea ai denominati “organismi fondamentali” dell’Azione
Cattolica, nonché tutti i membri di quelle associazioni i quali non si siano
personalmente iscritti in uno dei suddetti “organismi fondamentali”;
4 – dal mandato conferito agli organismi fondamentali
dell’A.C. deriverebbe che tutte le altre associazioni preesistenti, ogni
qualvolta attuassero una qualunque finalità dell’A.C., si
conserverebbero, per sopravvivenza, nel terreno da essa concesso, il che
comporta l’affermare che dovrebbero sparire:
5 – e, siccome la Santa Sede ha voluto procedere paternamente non
applicando la pena capitale alle istituzioni un tempo benemerite, insinua –
mentre elargisce loro ogni tanto degli elogi – che la loro epoca è passata, indicando
così ai laici zelanti ed intelligenti, “buoni intenditori per i quali poche parole bastano”, che evitino di iscriversi e
di operare in tali associazioni, oggi ormai in stato pre cadaverico;
6 – certuni concedono che potrebbero sopravvivere le associazioni
a carattere specificamente
pio, dato che, dicono, l’A.C. non si prende cura della pietà; altri intendono
che l’A.C. basta a tutto, e che anche queste associazioni sono interamente
superflue e devono morire: se “non sunt
multiplicanda entia sine necessitate” [Non si
devono moltiplicare le cose se non ne sussiste la necessità], per loro è
cessata la ragion d’essere;
7 – pertanto, gli uni e gli altri pensano che l’apostolato debba essere svolto dalla sola
A.C., e che, finché non finiscono di morire, le altre associazioni di apostolato devono esercitare attività
modeste, smorzate e senza rilievo, le uniche compatibili con il processo
involutivo di chi si appresta a
essere sepolto;
8 – c’è chi non va tanto lontano e intende che difatti le associazioni
preesistenti agli attuali quadri giuridici dell’A.C. non devono morire, né
abbandonare l’apostolato, ma devono occupare con le loro opere e lavori una
posizione interamente secondaria, visto che, non esercitando un apostolato
“mandato”, devono soltanto mietere le rare spighe che la falce dei mietitori
accreditati ha ancora lasciato, per eccesso di lavoro, nel campo del Padre di
famiglia.
b) quanto alla Gerarchia
Queste sono le conseguenze concrete che, logicamente o illogicamente,
derivano dalle dottrine che abbiamo esposto, per quel che si riferisce ai
rapporti dell’A.C. con le altre associazioni cattoliche. Tuttavia, sono ancor
più importanti gli effetti che ne
derivano nel campo dei rapporti dell’A.C. con la Gerarchia:
1 – Alcuni intendono che la parola “partecipazione” deve
essere presa nel suo senso più esatto e stretto, e che il mandato concesso dal
Santo Padre Pio XI ha
incorporato i membri dell’A.C. alla Gerarchia della Chiesa;
2 – Altri intendono che i membri dell’A. C. non partecipano alla
Gerarchia ma all’apostolato della Gerarchia, oppure che, in altri termini,
senza appartenere alla Gerarchia esercitano funzioni di carattere gerarchico,
così come, ad esempio, il sacerdote che riceve il potere di cresimare esercita
funzioni episcopali, senza tuttavia, essere Vescovo;
3 – Su entrambe le opinioni si sono basati molti commentatori per
sostenere che l’A. C. è stata investita di una tale autorità, che i laici ad
essa affiliati dipendono direttamente dai Vescovi, da cui hanno ricevuto il
mandato, e in nessun modo dai Parroci od Assistenti Ecclesiastici, i quali non
hanno il potere di conferire incarichi gerarchici. In Italia vi è stato chi ha
sostenuto che, concesso il mandato dal Sommo Pontefice, i membri dell’A. C.
dipendevano solo da lui e non dall’Episcopato, nonché ricevevano i suoi ordini
attraverso la Giunta Centrale Romana, la quale funziona sotto la diretta
autorità del Santo Padre.
Insistiamo ancora su due altre conseguenze importanti che da ciò
vengono solitamente tratte:
c) – quanto all’organizzazione e ai
metodi di apostolato dell’A.C.
1 – il mandato conferisce all’apostolato dell’A.C. una fecondità
irresistibile, non nel senso figurato e letterario del termine, ma nel suo senso
proprio ed etimologico;
2 – dotata così di invincibili risorse per la santificazione dei
propri membri, come pure per attrarre i fedeli ad essa estranei, o persino gli
infedeli, l’A.C. deve avere dei metodi di organizzazione interna e di
apostolato esterno totalmente diversi di quanto fin qua è stato praticato.
Lasciando per i capitoli ulteriori queste due ultime questioni, così
come il problema dei rapporti dell’A.C. con le altre organizzazioni,
incominciamo col trattare dell’essenza giuridica dell’A.C. e dei suoi rapporti
con la Gerarchia Ecclesiastica.
Osservazioni importanti
Non vorremmo, pertanto, chiudere
questo capitolo senza accentuare che è estremamente difficile qualsiasi
schematizzazione degli errori esistenti nell’A.C.. Dato che sono frequentemente
frutti di passioni ora più, ora meno vivaci, vi è una grande molteplicità di
posizioni intermedie che possono essere prese. Perciò, cerchiamo di indicare
soltanto, e d'altronde in maniera tanto completa quanto possibile, le posizioni
più caratteristiche; confutate queste, le intermedie cadono da sé.
[1] Ogni qualvolta usiamo l’espressione
“natura giuridica”, lo facciamo nel senso di “costitutivo formale”.
[continua]
(Traduzione a cura di Umberto Braccesi)
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