Il Vangelo ci raccomanda il distacco dai beni terreni. Questo distacco non significa che l’uomo deve evitarne l’uso, ma soltanto che deve usarli con superiorità e forza d’animo, nonché con temperanza cristiana, invece di lasciarsi schiavizzare da essi. Quando l’uomo non agisce così, e ne fa un cattivo uso, il male non risiede nei beni, ma in lui. Così, ad esempio, il male dell’ebbro risiede in questi e non nel vino con cui si ubriaca.
Nell’universo, tutto fu ammirevolmente disposto da Dio, e non vi è nulla che non abbia la sua ragione d’essere. Quindi, sarebbe inconcepibile che l’oro, le pietre preziose, la materia prima dei tessuti pregiati, ecc. rappresentassero un’eccezione alla regola.
Essi esistono per un disegno della bontà divina per un giusto godimento dei sensi, allo stesso modo di un bel panorama, dell’aria pura o dei fiori ecc. Inoltre, essi sono mezzi per adornare ed elevare l’esistenza quotidiana degli uomini, perfezionarli nella cultura e fargli conoscere la grandezza, la sapienza e l’amor di Dio.
Fu con questo spirito che la Chiesa sempre adoperò tutti questi beni in tutto ciò che ha di più sacro, cioè il culto divino. Non avrebbe agito in tal senso, in nessun modo, se con ciò fosse stata trasgredita la volontà del suo Fondatore.
In tutti i tempi stimolò gli individui, le famiglie, le istituzioni e le nazioni, con la stessa temperanza, a seguire il suo esempio, adornando e rendendo degni, quindi, per la grandezza spirituale e il bene materiale degli uomini, gli ambienti della vita domestica o di quella pubblica.
È perciò che le viene attribuito con molta adeguatezza il titolo di benemerita della cultura, dell’arte e della civiltà.
Luigi XIV, il Re Sole
Uno dei vantaggi di un’armoniosa disuguaglianza di beni sta precisamente nel permettere alle classi più elevate una fioritura particolarmente splendida delle arti, della cultura, della cortesia ecc., che da queste classi emana poi su tutto il corpo sociale.
(Plinio Corrêa de Oliveira “Reforma Agraria - Questão de consciência”, 1960 - Sez. II, Cap I, Prop. 4)
Abito tradizionale popolare
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